Il decreto del ministero dell’Economia e Finanze del 17 febbraio 2023 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 51 del 1° marzo) ha finalmente avviato le agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese cooperative previste dalla legge di Bilancio 2021.

Si tratta di un’operazione di workers buyout (Wbo), nella quale i dipendenti di un’azienda acquistano la maggioranza o quote di proprietà di essa quando l’impresa è ormai decotta o si trova già soggetta a procedure liquidatorie e/o concorsuali.

Negli anni 80’ con la legge 49/1985 (meglio nota come legge Marcora), il Wbo ha acquisito dignità legislativa nel nostro ordinamento. Tutt’ora la sua elevatezza è testimoniata dal fatto che alla Camera dei Comuni inglese venne proposto lo scorso anno un disegno di legge ispirato interamente (ed esplicitamente) alla legge Marcora e dai recenti provvedimenti, primo fra tutti l’inedito esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 253, della legge 234/2021).

Sono due le tipologie agevolative previste nei casi di cessione di azienda secondo l’articolo 23, comma 3-quater, del Dl 83/2012, il quale prevede il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali.

Le agevolazioni fiscali operano su un duplice piano: la prima norma esenta sull’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni (articolo 3, comma 4-ter del testo unico sulle successioni e donazioni).
Tale esenzione viene applicata purché gli aventi causa (ossia i lavoratori della cooperativa) proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (devono rendere una apposita dichiarazione in tal senso).
La seconda norma dispone che il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze (soggette a imposta sui redditi) dell’azienda medesima (articolo 58 del Tuir) a condizione che la società cooperativa assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell’azienda e subentri interamente nella posizione dell’imprenditore cedente, facendo risultare, da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.