A seguito di istanza da parte di una cooperativa che intendeva adottare un nuovo regolamento interno per l’applicazione della tassazione agevolata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 190 legge n. 208/2015, sulle somme erogate a titolo di ristorni ai propri soci lavoratori,  l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 284/2023,  ha ricordato che la legge di Stabilità 2016 – commi da 182 a 189 – prevede, dal periodo di imposta 2016, la tassazione agevolata (un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali) pari al 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, mentre dal 2023, per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata ridotta al 5 per cento. (legge 29 dicembre 2022, n. 197 – legge di bilancio 2023).

Ciò  premesso,  d’intesa  con il Ministero  del lavoro  e  delle  politiche  sociali, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto  che,  nella misura in  cui i  ristorni  siano  conformi  alle  previsioni   della legge  di Stabilità 2016, agli stessi si applichi la tassazione agevolata a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.