I soci e le persone componenti gli organi della UN.I.COOP., delle Unioni territoriali e dei Dipartimenti Nazionali e Regionali sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni degli organi istituzionali della UN.I.COOP.
I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la UN.I.COOP., oppure fra questi e le persone fisiche componenti gli organi della UN.I.COOP., dei Dipartimenti Nazionali, delle Unioni Territoriali e dei Dipartimenti Regionali, sempre relativamente ai rapporti sociali.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall’Assemblea, alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.
Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.