Home 9 Adeguamento al Dlgs n. 231/2001

Dal novembre 2017, UNIFOND S.p.A. ha avviato e costantemente aggiornato il processo di adeguamento al Dlgs n. 231/2001, per la prevenzione della c.d. responsabilità amministrativa-penale dell’ente.

Tale processo di adeguamento, sempre monitorato, è funzionale alla valorizzazione dei principi a fondamento dell’incedere di UNIFOND SPA, a tutela dello sviluppo della “Cooperazione” senza prescindere dai valori inquadrabili nella categoria della c.d. cultura della legalità, formazione e trasparenza.

La Società si è dotata di un Modello Organizzativo di gestione e controllo (Parte Generale e Parte Speciale), unitamente alle proprie procedure interne, oltre al Codice Etico, anch’esso aggiornato nel tempo.

La Società ha inoltre costituito un Organismo di Vigilanza (OdV formato dall’Avv. Davide Cicu, nato il 01/07/1987, iscritto all’Ordine degli Avv. di Milano), autonomo ed indipendente, reso operativo dal gennaio 2018.

Anche in ottemperanza al nuovo istituto del c.d. Whistleblowing, le eventuali segnalazioni aventi ad oggetto denegati comportamenti vietati di cui al Dlgs n. 231/2001 potranno essere rivolte, anche in forma anonima, all’ODV (ad esempio) tramite email, oppure con raccomandata presso l’indicato recapito professionale.

COME INOLTRARE LE SEGNALAZIONI ALL’ODV

1) Da chi deve essere fatta la segnalazione
2) Dove inviare la segnalazione
3) Cosa deve contenere la segnalazione all’organismo di vigilanza

 DA CHI DEVE ESSERE FATTA LA SEGNALAZIONE

Unifond Spa – l’Ente –, in aderenza al proprio Modello Organizzativo, al Codice Etico e ai conseguenti aggiornamenti, tutela colui che, a presidio dell’integrità della società e di chi opera per la stessa, è intenzionato a segnalare, rivolgendosi all’Organismo di Vigilanza (OdV), presunte condotte illecite avvenute presso il medesimo Ente.

La nuova legge n. 179 del 2017, integrata dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, individua i seguenti soggetti, legittimati a segnalare, ovvero:

a) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato,

b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

A questo punto si tratta di verificare come e a chi si può segnalare.

DOVE INVIARE LA SEGNALAZIONE:

È possibile effettuare la predetta segnalazione alternativamente:

  1. con raccomandata presso il recapito professionale dell’OdV (Avv. Davide Cicu, Milano, Viale Piceno n. 14/a, 20129) ivi specificando: «Segnalazione ai sensi del Dlgs n. 231/2001»;
  2. presso il seguente indirizzo e-mail: davidecicu87@gmail.com;
  3. tramite posta elettronica certificata presso il seguente indirizzo davidecicu87@pec.it.

Non è necessario che il Segnalante sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi. Tuttavia, la segnalazione dovrà essere fatta in buona fede, cioè non sono meritevoli di tutela quelle fondate su meri sospetti o voci ovvero quelle meramente illecite. Di conseguenza, la segnalazione deve essere circostanziata e corredata dal maggior numero di elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla loro verifica.

COSA DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE ALL’ ORGANISMO DI VIGILANZA

 In altri termini, la segnalazione dovrà quantomeno avere il seguente contenuto:

  1. riportare le generalità del Segnalante salvo il caso in cui esso intende rimanere spontaneamente anonimo, anche tramite l’utilizzo di acronimi. (invero, al fine di favorire l’emersione di fenomeni illeciti, si conferma la possibilità di segnalare in forma anonima);
  2. indicare una chiara e completa descrizione dei fatti, sulla base di ragionevoli sospetti;
  3. dare le indicazioni di eventuali altre persone che potrebbero riferire sull’evento descritto;
  4. indicare ogni altro elemento utile in grado di dare rilevanza alla segnalazione.

Anche in questo contesto, sia l’Ente che l’OdV si impegnano ad osservare il Reg. UE n. 679/2016 ed il Dlgs. 193/2006 in materia di protezione e corretta circolazione dei dati personali. E, in considerazione del fatto che l’OdV è l’organo deputato a raccogliere e a gestire in autonomia le segnalazioni, l’OdV stesso, al momento della raccolta dei dati, all’occorrenza e ove possibile, è obbligato a fornire una chiara e completa informativa per il trattamento dei dati personali ex artt. 13ss, Reg. UE n. 679/2016, esplicativa anche del loro periodo di conservazione, ovvero le informazioni ex D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Per ogni altro aspetto e modalità di comunicazione, ci si richiama integralmente al MO Parte Generale.