Revisione biennale cooperative associate UNICOOP

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Perchè la revisione biennale sulle cooperative?

 

Il decreto legislativo n. 220/2002 disciplina le norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e stabilisce che questa attività di controllo viene esercitata, nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza dalle Associazioni stesse.

Le revisioni vengono effettuate almeno una volta ogni due anni, ma possono anche essere annuali se ricorrono determinate fattispecie previste dalla legge, quale ad esempio: l’iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi ovvero, le cooperative sociali e le cooperative con partecipazioni qualificate in società di capitali.

Gli enti cooperativi che sono aderenti all’ UN.I.COOP. vengono revisionati da revisori incaricati dall’ associazione stessa.

La revisione annuale sulle cooperative aderenti avviene tramite la compilazione di un apposito verbale, che ha l’obiettivo di accertare la natura mutualistica dell’ente, il rispetto delle normative previste in tema di cooperazione, la situazione patrimoniale, nonché fornire suggerimenti e consigli per migliorare la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa stessa.

 

 

Contributo di revisione biennale cooperative.

 

Gli enti cooperativi sono soggetti al pagamento di un contributo sulla base di un apposito decreto ministeriale relativo al biennio in esame, i cui parametri sono:

  • il numero dei soci;
  • l’ammontare del capitale sociale;
  • il valore della produzione.

 

 

Come avviene la revisione biennale?

 

La revisione  avviene sul bilancio d’esercizio precedente al biennio di revisione, il quale ha inizio sempre negli anni dispari. (es. per il biennio 2017-2018 si fa riferimento al bilancio d’esercizio 2016).

Al termine della procedura, la revisione si può concludere con il rilascio di un’attestazione di revisione, se non vengono riscontrare irregolarità; tuttavia se nella cooperativa vengono riscontrate irregolarità della gestione delle stesse dovute al mancato rispetto delle norme previste dalla legge il revisore incaricato dovrà diffidare la cooperativa alla loro eliminazione (se sanabili) entro un determinato periodo stabilito dalla normativa in oggetto; trascorso il tempo previsto dovrà verificare tramite un apposito accertamento la loro risoluzione.

Qualora il revisore riscontrasse il permanere di tali irregolarità, ovvero in sede di prima rilevazione la presenza di irregolarità non sanabili, la revisione si concluderà con la proposta di un idoneo provvedimento sanzionatorio.

 

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